L’inserimento di persone svantaggiate in azienda non è sempre così semplice, pertanto l’Italia ha deciso di regolarne l’assunzione con la Legge 68/99 del 12 marzo 1999 che sancisce “la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”. Nel gergo, queste persone sono conosciute anche come lavoratori appartenenti alla “categorie protette”, che di fatto includono:
- chi ha un’invalidità superiore al 45%
- invalidi sul lavoro con invalidità superiore al 33%
- invalidi di guerra
- non vedenti o con una vista pari/inferiore a 1 decimo
- sordomuti
- vedove, orfani, profughi e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
A seconda delle dimensioni delle aziende, quindi, la Legge 68/99 le obbliga – agevolandole con delle fruizioni occupazionali – ad assumere un numero ben definito di lavoratori delle “categorie protette”, secondo questo schema:
- aziende con 15/35 dipendenti, 1 lavoratore delle categorie protette
- aziende con 36/50 dipendenti, 2 lavoratori delle categorie protette
- aziende con oltre 50 dipendenti, almeno il 7% del personale
Legge 381/91
Per quanto riguarda le cooperative sociali di tipo B – ossia le imprese sociali che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate – è la Legge 381/91 a regolare l’assunzione di soggetti fragili. In questo caso, infatti, la normativa si riferisce a:
- invalidi fisici, psichici e sensoriali
- ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari
- soggetti in trattamento psichiatrico
- tossicodipendenti
- alcolisti
- minori in età lavorativa con un difficile background familiare
- detenuti o internati negli istituti penitenziari
Secondo la legge 381/91, le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% della forza lavoro della cooperativa e, se il loro stato lo consente, devono essere socie della cooperativa stessa.